IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio  2003,  n.  14,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre  2001,
concernente i succhi di frutta e altri  prodotti  analoghi  destinati
all'alimentazione umana; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della
salute, delle  politiche  agricole  e  forestali  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai succhi di  frutta  e  prodotti
analoghi, destinati all'alimentazione umana e  definiti  all'allegato
I. 
  2.  Ai  prodotti  definiti  all'allegato  III   si   applicano   le
disposizioni previste dal presente decreto per  i  medesimi  prodotti
dell'allegato I a cui si riferiscono. 
  3. Il presente decreto non  si  applica  ai  succhi  e  ai  nettari
ottenuti da materie prime diverse dalla frutta. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca:  «Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2002». Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B cosi' recitano: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato  A,  sono  trasmessi  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 e 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  al
          capo II ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
          da  attuare  nonche'  a  quelli,  per  quanto  compatibili,
          contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive modificazioni, i  decreti  legislativi'  di  cui
          all'art. 1 sono informati ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative; 
                b) per evitare disarmonie con le  discipline  vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  sono  introdotte  le   occorrenti   modifiche   o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa; 
                c) salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  103,291
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo   danneggino   l'interesse   protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a 103 euro e non  superiore  a  103.291  euro  e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo  interessi  diversi  da  quelli  sopra   indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  sono  determinate   nella   loro
          entita', tenendo conto della  diversa  potenzialita  lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che l'infrazione puo' recare  al  colpevole  o
          alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni
          caso   sono   previste   sanzioni   identiche   a    quelle
          eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di attuazione delle  direttive;  alla  relativa  copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile fare fronte con i fondi gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183, per un ammontare non  superiore  a  50  milioni  di
          euro; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modifiche   alla   legge   o   al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni  delle
          direttive medesime,  tenuto  anche  conto  delle  eventuali
          modificazioni  comunque   intervenute   fino   al   momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze fra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione  e   adeguatezza   e   le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili». 
 
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
              2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 aprile 2001, in materia  di  risanamento  e  liquidazione
          degli enti creditizi; 
              2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2001, che modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda  le  regole  di
          valutazione per i conti annuali  e  consolidati  di  taluni
          tipi di societa' nonche' di banche e di  altre  istituzioni
          finanziarie; 
              2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di  emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici; 
              2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001,  recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini; 
              2001/93/CE della  Commissione,  del  9  novembre  2001,
          recante modifica della direttiva 91/630/CEE che  stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini; 
              2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti; 
              2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4  dicembre  2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite; 
              2001/110/CE  dcl  Consiglio,  del  20  dicembre   2001,
          concernente il miele; 
              2001/112/CE  del  Consiglio,  del  20  dicembre   2001,
          concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti  analoghi
          destinati all'alimentazione umana; 
              2002/3/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria; 
              2002/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          del-l'11 marzo 2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo  all'informazione   e   alla   consultazione   dei
          lavoratori; 
              2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          7  maggio  2002,  relativa  alle  sostanze   indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali; 
              2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          10 giugno 2002, che  modifica  la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda l'ulteriore apertura alla  concorrenza  dei
          servizi postali della Comunita'; 
              2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  giugno  2002,  relativa   ai   contratti   di   garanzia
          finanziaria; 
              2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio  2002,  che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. 
              - La direttiva 2001/112/CE e' pubblicata in GUCE n.  L.
          010 del 2 gennaio 2002. 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109  reca:
          «Attuazione  delle  direttive   89/395/CEE   e   89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari». 
              - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca:
          «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24
          settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale  dei
          prodotti alimentari». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante: «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. L'art.  2,
          comma 3 cosi' recita: 
              «Art.   3.   -   La   Conferenza    Stato-regioni    e'
          obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di  disegni
          di legge e di decreto  legislativo  o  di  regolamento  del
          Governo nelle materie di competenza delle regioni  o  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano che  si  pronunzia
          entro venti giorni; decorso tale termine,  i  provvedimenti
          recanti attuazione di direttive  comunitarie  sono  emanati
          anche in mancanza  di  detto  parere.  Resta  fermo  quanto
          previsto in ordine alle  procedure  di  approvazione  delle
          norme di attuazione degli statuti delle regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.